GIURA
CHE NON SCIOPERI, NON FAI CAUSA, NON MANIFESTI, NON CONTESTI, NON CRITICHI E TI
FARO’ RAPPRESENTARE I LAVORATORI !
I
nuovi R.S.U. rischiano multe se provano a fare
qualche
minima iniziativa vertenziale.
L’ACCORDO
QUADRO SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE DEL GENNAIO
2014
IMPEDISCE DI TUTELARE IN MODO ADEGUATO I LAVORATORI, SINDACATI
E R.S.U.
SARANNO “BLOCCATI”, INFATTI L’ACCORDO PERMETTE DI:
“prevenire
e sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura (scioperi, comunicati,
cause), finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi
negoziali...nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi
stipulati”
ECCO
PERCHE’ LA CUB NON HA FIRMATO L’ACCORDO CHE SUBORDINA IL MATENIMENTO DELLE “AGIBILITA’”
DI SINDACATI E R.S.U., ALL’AZZERRAMENTO DELLA LORO POSSIBILITA’ D’AZIONE, A
SVANTAGGIO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI ! COSI’ A CHE SERVONO SINDACATI E R.S.U.
?
CONTESTIAMO
L’ELEZIONE DELLE R.S.U. CON LE MODALITA' PREVISTE DALL’ACCORDO DEL GENNAIO 2014,
CHE OBBLIGA I SINDACATI A FIRMARE L’ACCORDO CAPESTRO PER PARTECIPARE ALLE
ELEZIONI.
Estratto
dall’accordo sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (firmato da quasi tutti i
sindacati, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Snater, Cobas, Usb, ecc.):
PARTE
QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO
“Le parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del
28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente
Accordo convengono sulla necessità di definire
disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di
ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi
negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi
stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle
intese citate.
Pertanto i
contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle condizioni di
cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente accordo, dovranno definire
clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le
parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo
nazionale di categoria e a prevenire il conflitto. I medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie
per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano
l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai
sensi della presente intesa. Le disposizioni definite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, al solo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole
concordate nell'accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e
nel presente accordo, dovranno riguardare i comportamenti di tutte le parti
contraenti e prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che
comportino la temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale
e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa.
I contratti
collettivi aziendali, approvati alla condizioni previste e disciplinate nella
parte terza del presente accordo, che definiscono clausole di tregua sindacale
e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti
con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il datore
di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le
associazioni sindacali espressioni delle confederazioni sindacali firmatarie
del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente
aderito, e non per i singoli lavoratori.“
QUINDI
NON SOLO I SINDACATI MA ANCHE I SINGOLI RSU POTRANNO SUBIRE MULTE, OLTRE A RIDUZIONI
DI PERMESSI E DIRITTI SE PROVANO A FARE UN MINIMO DI AZIONE SINDACALE SERIA.
FLMU-CUB
Telecom ( Firenze Dicembre )
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