venerdì 18 dicembre 2015

comunicato FLMU-CUB Telecom sull' accordo della vergogna

GIURA CHE NON SCIOPERI, NON FAI CAUSA, NON MANIFESTI, NON CONTESTI, NON CRITICHI E TI FARO’ RAPPRESENTARE I LAVORATORI !

I nuovi R.S.U. rischiano multe se provano a fare
qualche minima iniziativa vertenziale.

L’ACCORDO QUADRO SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE DEL GENNAIO
2014 IMPEDISCE DI TUTELARE IN MODO ADEGUATO I LAVORATORI, SINDACATI
E R.S.U. SARANNO “BLOCCATI”, INFATTI L’ACCORDO PERMETTE DI:
“prevenire e sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura (scioperi, comunicati, cause), finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali...nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati”

ECCO PERCHE’ LA CUB NON HA FIRMATO L’ACCORDO CHE SUBORDINA IL MATENIMENTO DELLE “AGIBILITA’” DI SINDACATI E R.S.U., ALL’AZZERRAMENTO DELLA LORO POSSIBILITA’ D’AZIONE, A SVANTAGGIO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI ! COSI’ A CHE SERVONO SINDACATI E R.S.U. ?

CONTESTIAMO L’ELEZIONE DELLE R.S.U. CON LE MODALITA' PREVISTE DALL’ACCORDO DEL GENNAIO 2014, CHE OBBLIGA I SINDACATI A FIRMARE L’ACCORDO CAPESTRO PER PARTECIPARE ALLE ELEZIONI.

Estratto dall’accordo sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (firmato da quasi tutti i sindacati, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Snater, Cobas, Usb, ecc.):

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO

Le parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese citate.
Pertanto i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle condizioni di cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente accordo, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della presente intesa. Le disposizioni definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, al solo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate nell'accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente accordo, dovranno riguardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa.
I contratti collettivi aziendali, approvati alla condizioni previste e disciplinate nella parte terza del presente accordo, che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni delle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli lavoratori.“

QUINDI NON SOLO I SINDACATI MA ANCHE I SINGOLI RSU POTRANNO SUBIRE MULTE, OLTRE A RIDUZIONI DI PERMESSI E DIRITTI SE PROVANO A FARE UN MINIMO DI AZIONE SINDACALE SERIA.


FLMU-CUB Telecom ( Firenze Dicembre ) 

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