mercoledì 27 maggio 2015

dalla rivista on-line PuntoSicuro http://www.puntosicuro.it

TRIBUNALE DI GENOVA: E’ LEGITTIMO RIFIUTARSI DI LAVORARE SE NON SI E’ IN CONDIZIONI DI PIENA SICUREZZA

Riporto a seguire dalla rivista on-line PuntoSicuro http://www.puntosicuro.it un interessante articolo dell’avvocato Lorenzo Fantini relativo alla sentenza del Tribunale di Genova che il 23 marzo ha disposto il reintegro per il macchinista della divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato, Silvio Lorenzoni, reo di essersi rifiutato di viaggiare assieme a un secondo agente non in grado di guidare il treno.
Il giudice, che ha annullato in un sol colpo il suo licenziamento, ha ritenuto pienamente legittimo il suo rifiuto essendo questo motivato dalla necessità di tutelare un bene non negoziabile: la propria salute e sicurezza.
Questa sentenza (se confermata nei successivi gradi di giudizio) avrebbe un enorme valore giurisprudenziale affermando che:
1         un lavoratore si può legittimamente rifiutare di prestare la proprio opera, se non è in condizioni di piena tutela della propria e altrui salute e sicurezza;
2         un Tribunale ha il diritto di entrare nel merito e censurare in Giudizio le misure di salute e sicurezza intraprese da una azienda, se ritenute non idonee a garantire il livello di tutela imposto dall’articolo 2087 del Codice Civile;
3         eventuali accordi concertativi tra sindacati e aziende che riducano le tutele di salute e sicurezza non giustificano in nessun modo le aziende a non adempiere integralmente agli obblighi previsti in tal senso dalle fonti e dalla legislazione in merito.
Marco Spezia

ARTICOLO 2087 DEL CODICE CIVILE: L’AMPIEZZA DELL’OBBLIGO DI TUTELA DEI LAVORATORI

E’ legittimo il rifiuto della prestazione di lavoro in condizioni di pericolo per la salute e sicurezza sul lavoro?
Alcune considerazioni con riferimento ad una recente pronuncia del Tribunale del lavoro di Genova.
Una recente pronuncia di merito (Tribunale del Lavoro di Genova, 23 Marzo 2015) permette una breve riflessione su un tema importante e da sempre discusso, vale a dire in ordine alla ampiezza della ricaduta applicativa della disposizione dell’articolo 2087 del Codice Civile la quale impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”.
Come noto tale norma viene generalmente considerata impositiva al datore di lavoro di un generale obbligo di sicurezza nei confronti dei propri prestatori di lavoro e costituisce il principale riferimento in tema di tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro.
Pur non potendo certo, in questa sede, approfondire il tema, è opportuno comunque evidenziare che l’obbligo disciplinato dalla norma codicistica (pacificamente ritenuto applicabile a qualunque organizzazione di lavoro, pubblica e privata, indipendentemente dalla dimensione e complessità) consiste nella adozione di ogni provvedimento idoneo a evitare che dall’espletamento dell’attività lavorativa in azienda possa derivare, per cause legate alla attività lavorativa, una lesione alla persona del lavoratore.
Dunque, come è possibile leggere in molte delle sentenze che negli anni hanno fatto applicazione del principio appena richiamato, la formulazione dell’articolo 2087 (grazie alla sua ampiezza e consequenziale “dinamicità”) permette di qualificare l’articolo in questione come “norma di chiusura” dell’ordinamento, capace di fornire ai principi costituzionali di cui all’articolo 32 (diritto alla salute dei cittadini) e 41, secondo comma (rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana), della Costituzione la possibilità di attagliarsi a ogni possibile situazione.
Tale orientamento è da considerarsi del tutto consolidato, come emerge dalla Sentenza n. 14468 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro del 7 giugno 2013, ove è dato leggere che: “L’adempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore imposto dall’ articolo 2087 del Codice Civile è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di lavoro”.
Nell’ambito di tale generale tematica si inserisce da sempre una discussione molto accesa (per le sue ricadute in termini anche di natura occupazionale e sindacale) in ambito ferroviario e relativa alla circostanza che i treni siano condotti necessariamente da almeno due macchinisti o anche solo da uno.
Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro (l’unico che in questa sede si può affrontare), la questione da risolvere è se una modalità organizzativa che preveda che i treni siano condotti da un solo macchinista sia sufficiente a garantire un efficace soccorso al macchinista stesso, in caso di suo malore, assicurando al contempo ai viaggiatori il rispetto di elementari condizioni di sicurezza.
 In ordine a tale delicata tematica ricordo come, nella mia qualità di dirigente delle divisioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del lavoro, ebbi modo di ricevere molte segnalazioni di natura sindacale che sottolineavano la necessità di prevedere le più idonee misure di organizzazione per affrontare la possibilità di un malore del macchinista e che di tali segnalazioni, unitamente alle considerazioni delle Ferrovie dello Stato (all’epoca unico esercente ferroviario), si ebbe modo di tener conto nella stesura (di iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011, attuativo della previsione dell’articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
Più nel dettaglio, nell’ambito della discussione tra Amministrazioni e in sede di Conferenza Stato-Regioni venne più volte ipotizzato l’inserimento nell’ambito del provvedimento di una previsione in forza della quale venisse imposto al datore di lavoro di prevedere la presenza necessariamente contemporanea di due macchinisti, quale unica modalità che garantisca il più rapido ed efficace soccorso nell’eventualità di un malore del conducente del treno.
In ultima istanza prevalse, però, la considerazione che una tale previsione sarebbe stata una ingerenza nei riguardi del potere di organizzazione del datore di lavoro, tenuto (in applicazione della citata previsione di cui all’articolo 2087 del Codice Civile) comunque ad adottare le migliori misure di prevenzione per garantire un soccorso pronto ed efficace in caso di malore del macchinista.
Ed, infatti, il Decreto del 24 gennaio 2011, espressamente applicabile (vedi articolo 2) al “personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e a vuoto”, dispone in modo chiaro (senza specificare le “modalità” dell’adempimento di tale obbligo) che i “gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”.
Il medesimo decreto impone al datore di lavoro di garantire la fornitura di complete dotazioni di primo soccorso (articolo 5) sul treno e la formazione (articolo 6) del personale sulle procedure di soccorso, sulle tecniche di primo soccorso e sui contenuti del pacchetto di medicazione, in un corso di durata di 6 ore.
Infine, sempre il decreto del 2011 (articolo 7) ha imposto alle aziende che svolgono attività in ambito ferroviario una precisa tempistica (ormai ampiamente scaduta) per l’adozione di misure tecnologiche (ad esempio interventi sulle reti, sistemi di comunicazione interni ai treni), procedurali (ad esempio procedure di primo soccorso) e formative.
 Pure a seguito dell’adempimento da parte delle aziende che svolgono attività nel settore ferroviario di tali disposizioni, permangono le segnalazioni di parte sindacale in ordine alla inefficacia delle procedure attuate a garantire un tempestivo soccorso al macchinista che abbia un malore e in diverse occasioni i giornali hanno riportato notizie di indagini al riguardo da parte di alcune Procure della Repubblica (Torino su tutte).
In particolare, in tali segnalazioni (che ho avuto modo di leggere) si rimarca come in certe tratte ferroviarie o su certi treni i tempi di un soccorso al macchinista “unico” sarebbero inaccettabilmente lunghi esponendo a pericolo la salute di viaggiatori e del lavoratore e si chiede, di conseguenza, che i macchinisti siano necessariamente due o che si adotti comunque una modalità di organizzazione del personale che consenta una più adeguata “copertura” delle situazioni in cui è necessario attivare le procedure di primo soccorso.
 In tale contesto il Tribunale di Genova reintegra il lavoratore (macchinista) licenziato in quanto per due volte si era rifiutato di svolgere la propria prestazione come conducente “unico” del treno adducendo che essa si sarebbe altrimenti dovuta svolgere in condizioni di mancata sicurezza per quanto concerne l’eventualità di un proprio malore.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che il rifiuto della prestazione sia da ritenersi in tal caso giustificato ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile, a fronte di un rilevante inadempimento datoriale relativo alla salute e sicurezza sul lavoro. Al riguardo, il Tribunale sottolinea che: “Un’interpretazione estensiva del disposto dell’articolo 2087 del Codice Civile si giustifica col rilievo costituzionale del diritto alla salute ed anche coi principi di correttezza e buona fede, ex articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto lavorativo (Sentenza della Cassazione Civile Sezione Lavoro n. 47291 del 22 marzo 2002)”.
Nel caso di specie, secondo il Giudice, “Tutti i documenti confermano dunque (...) che l’assenza d’un secondo operatore abilitato alla guida costringe il treno ad attendere i soccorsi nel luogo in cui esso sia stato costretto a fermarsi dai malore del macchinista. E’ dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d’intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e, soprattutto, imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l’emergenza può verificarsi. Nel caso di grave malore, che richieda un intervento urgente (nella discussione si è fatto riferimento all’infarto miocardico) un siffatto prolungamento è destinato ad avere effetti certamente pregiudizievoli per la salute del lavoratore”.
A fronte di una simile situazione, ad avviso del Giudice, trova attuazione la giurisprudenza in forza della quale è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se questi, “con comportamenti specifici e anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere” (Sentenza della Cassazioen Civile Sezione Lavoro n. 11427 del 30 agosto 2000).
Nel caso in esame, prosegue la sentenza in commento, i comportamenti “specifici e anomali” andrebbero “ricondotti all’arretramento considerevole del livello di tutela del macchinista causato dall’applicazione d’un modello organizzativo esteso a linee ferroviarie, quali la cosiddetta Pontremolese e la La Spezia-Firenze, nelle quali la configurazione dei luoghi e dei percorsi rende oltremodo difficoltoso ed intempestivo il suo soccorso”.
 Pur trattandosi di una decisione (per quanto autorevole) di primo grado, da verificare quindi nelle successive fasi di giudizio, la sentenza appare oltremodo interessante in quanto, in estrema sintesi:
1          riconosce, senza mezze misure, la possibilità che il lavoratore rifiuti legittimamente la prestazione lavorativa, se essa non si svolga in condizioni di piena salute e sicurezza;
2          entra nel merito (in modo probabilmente discutibile) dell’organizzazione aziendale per affermare che le scelte dell’azienda possono essere censurate in Giudizio qualora ritenute inidonee a garantire il livello di tutela imposto dall’articolo 2087 del Codice Civile;
3          ribadisce che in simili fattispecie l’eventuale presenza (come nel caso di specie, nel quale esiste una regolamentazione, per quanto formalmente contestata da molti macchinisti, di natura sindacale che avalla le scelte aziendali che consentono la presenza di un solo macchinista) di un accordo sindacale non può essere ostativa a una pronuncia giudiziale, che deve fondarsi sui principi inderogabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non disponibili per le parti sociali;
4          sembra suggerire alle aziende che gestiscono il trasporto ferroviario che le modalità di organizzazione del primo soccorso debbono essere riviste, almeno in relazione ad alcune tratte ferroviarie con particolari caratteristiche in termini di complessità e minore efficienza tecnologica delle infrastrutture.
14 maggio 2015

Lorenzo Fantini

Avvocato giuslavorista, già dirigente (anni 2003-2013) delle divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nessun commento:

Posta un commento

Cara lettrice, caro lettore,

abbiamo deciso di porre alcuna restrizione ai commenti: chiunque può commentare come meglio ritiene, anche in forma anonima, i post di CUBlog. Tuttavia apprezziamo sia la buona educazione (anche nel dissenso più aspro) sia la vostra firma.

La Redazione di CUBlog