giovedì 12 giugno 2014

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO

Le telecamere sul lavoro non portano al licenziamento
Le norme del Garante in tutela dei cittadini 
e dello Statuto dei Lavoratori
L’installazione di impianti di video-sorveglianza e di sicurezza con telecamere sui luoghi di lavoro non costituisce una prova a danno del dipendente in una causa di licenziamento se non c’è autorizzazione alla ripresa e alla video-sorveglianza da parte del tribunale del Lavoro.

Cosa cambia per il giudice del lavoro
Rispetto a quarant’anni fa, quando è stato emanato lo Statuto dei Lavoratori, le tecnologie per il controllo a distanza si sono molto evolute, oggi si parla di braccialetti elettronici e di sistemi di identificazione dell’iride. Di conseguenza il Garante della privacy ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2010 un provvedimento in materia di video-sorveglianza che aggiorna le direttive per la tutela dei cittadini e dei lavoratori.
Il provvedimento di cui parliamo riguarda principalmente l’installazione di telecamere in spazi pubblici posizionate per controllare i singoli cittadini e i clienti che vi circolano. E’ capitato a tutti di vedere queste telecamere collegate a sistemi di sicurezza nelle strade dove facciamo shopping, nei centri commerciali e negli studi professionali privati, e a giudicare dalla quantità che se ne trovano, viene spontaneo chiedersi se non se ne faccia un abuso.
Naturalmente telecamere di video-sorveglianza sui luoghi di lavoro sono misure che hanno uno scopo preventivo delle azioni di criminalità, ma i cittadini vanno protetti e secondo il Garante, devono essere informati con cartelli specifici che indicano le aree video sorvegliate. Questi di seguito sono i principi generali del nuovo provvedimento del Garante per la privacy. Leggete attentamente perché, se queste condizioni vengono rispettate, non è necessario acquisire il consenso degli interessati per fare delle videoriprese.

Le condizioni da rispettare per installare gli impianti di video-sorveglianza con telecamere sul posto di lavoro sono:
l  le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore. Si possono superare le 24 ore solo in caso di esigenze tecniche (ad esempio per i mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività (ad esempio, in una banca l’esigenza può essere giustificata per identificare gli autori di una rapina).
l  I sistemi che integrano la ripresa con videocamera a meccanismi di acquisizione di dati biometrici (ad esempio l’iride dell’occhio) devono essere verificati dal Garante della privacy prima del loro utilizzo;
l  negli ospedali è vietata l’acquisizione di immagini di persone malate mediante l’utilizzo
di monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico;
l  i dati raccolti mediante sistemi di video-sorveglianza devono essere protetti con misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, di perdita e di accesso non autorizzato.

La problematica della tutela della privacy del cittadino nel caso di video-sorveglianza e    sistemi di sicurezza riguardano anche il rapporto di lavoro.
In linea generale il provvedimento non tocca le garanzie di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che, vieta il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Pertanto, se non c’è stato un esplicito accordo con i sindacati o non si è provveduto a richiedere la dovuta autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, l’installazione di telecamere sul luogo di lavoro è vietata.
L’utilizzo di sistemi di video-sorveglianza mirati al controllo dei lavoratori prevede una multa che va da 154 a 1.549 euro oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che la violazione costituisca un reato più grave.
Come dicevamo, al giorno d’oggi le telecamere sono posizionate un po’ ovunque nelle strade e nei centri commerciali, quindi l’attività dei lavoratori può solo indirettamente finire nel mirino di una videocamera posizionata in luoghi pubblici. Pensate ad esempio al lavoro dei commessi nei negozi, agli autisti sui mezzi pubblici, o agli impiegati di banche e uffici postali che vengono comunque incidentalmente ripresi.
In questi casi il datore di lavoro deve:
1) informare della presenza della video-sorveglianza con appositi cartelli (bisogna provvedere entro 12 mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, cioè dal 29 aprile 2010


2) nominare un incaricato della gestione dei dati delle video riprese;
3) posizionare le telecamere in modo mirato;
4)conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione.

Cosa succede se i filmati realizzati illegittimamente riprendono atti illeciti?
Bisogna considerare che il principio consolidato è il seguente: l’uso di una telecamera a circuito chiuso, finalizzata a controllare a distanza anche l’attività dei dipendenti, è illegittimo e come tale, sul piano processuale, non può avere alcun valore probatorio (sentenza della Cassazione n. 8250/2000) ad esempio, ai fini della richiesta di risarcimento danni per la sottrazione di merci aziendali.
La stessa conclusione può essere applicata per le sanzioni disciplinari, poiché la Cassazione ha dato una risposta affermativa nella sentenza n. 15892/2007 sostenendo che i dati acquisiti tramite video-sorveglianza in violazione dello Statuto dei lavoratori non possono essere un legittimo fondamento per un licenziamento.





Per fare chiarezza sulla regolamentazione della legge sulla privacy riguardante la video-sorveglianza riportiamo i principali limiti e adempimenti contenuti nei provvedimenti del Garante del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004.

Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere attività di video-sorveglianza.  decalogo contiene le seguenti regole:

1. individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti;
2. rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento;
3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
5. non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite;
7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;
8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;
9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.

Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29 novembre 2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinchè la video-sorveglianza sia legittima: liceità, necessità, proporzionalità, finalità.

Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La video-sorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.

Secondo il principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di video-sorveglianza.
La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti.

Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di video-sorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro nell'attività di video-sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.
La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente.
Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite ispettive.

Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. La video-sorveglianza non ha quindi finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Trattamento dei dati
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.
Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rivelazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

Adempimenti
La persona che intende installare un sistema di video-sorveglianza dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

a) informativa
Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video-sorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini.
Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.

b) prescrizioni specifiche
La video-sorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del garante i sistemi di video-sorveglianza
dispositivi che rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento facciale).

c) soggetti preposti a misure di sicurezza
Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.

Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti comporta la illiceità o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni:
- inutilizzabilità dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante o dall'autorità giudiziaria
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.

Per ulteriori notizie visitate il sito: http://www.garanteprivacy.it

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