venerdì 6 marzo 2015

Il contratto a tutele crescenti è solo libertà di licenziare

Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, pomposamente
presentato come strumento per aggredire la precarietà e la disoccupazione,
prevede in realtà la liberalizzazione dei licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo per i quali è abolito sempre il rientro in fabbrica anche in caso di
licenziamento illecito. Chi sarà assunto con questo contratto può quindi essere
licenziato in qualsiasi momento a discrezione del padrone. Di indeterminato c’e
solo il momento in cui il padrone lo farà e l'abolizione dei diritti e delle tutele
completa la separazione tra diritti e lavoro; la crisi viene utilizzata per
affermare l'idea del “purché sia un lavoro”.
Licenziamenti discriminatorio nullo o intimato in forma orale. Nel caso il giudice dichiara nullo il
licenziamento ci sono due possibilità:
1. Risarcimento dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Il risarcimento
minimo è di 5 mensilità
2. In sostituzione della reintegrazione risarcimento con indennità pari a 15 mensilità
Licenziamento per giustificato motivo o giusta causa
1. Se il giudice accerta che non ci sono gli estremi del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari
a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
2. Solo in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia
dimostrata in causa l'insussistenza del fatto materiale, il giudice annulla il licenziamento e condanna
il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un
risarcimento dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Il risarcimento non può essere superiore a 12 mensilità. Per le aziende sotto i 15 dipendenti
l’indennità è dimezzata ed è massimo di 6 mesi.
Vizi procedura. Se sono accertati vizi di procedura il licenziamento è comunque valido (a differenza del
passato che era nullo). È prevista una indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio in misura
comunque non inferiore a 2 mensilità e massimo 12 mensilità.
Offerta di conciliazione. Nel caso di licenziamenti discriminatori, per evitare di andare davanti al
giudice, è prevista per il padrone l’offerta di una conciliazione. In questo caso l’indennità prevista è di 1
mese per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18
mensilità esentasse, con costo a carico dello stato.
Licenziamento collettivo. I licenziamenti collettivi sono parificati a quelli individuali e solo in caso di
licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, intimato senza forma scritta, è
previsto il rientro o una indennità come nel caso dei licenziamenti discriminatori. In caso di violazione delle
procedure i licenziamenti sono comunque validi, si applicano le indennità prevista dai vizi di procedura.
Febbraio 2015
Confederazione Unitaria di Base
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