Una
significativa sentenza ribadisce il diritto del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di ricevere copia cartacea, e quindi non solo in formato
elettronico, del documento di valutazione dei rischi.
Milano, 16
Giu - Ospitiamo un approfondimento dell’avvocato Dubini che, anche alla luce di
una significativa sentenza, ribadisce come sia un diritto del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza la ricezione di una copia cartacea, e quindi
non solo in formato elettronico, del documento di valutazione dei rischi.
Di Rolando Dubini, avvocato in
Milano
1. Il
diritto soggettivo a ricevere una copia del documento
Ai sensi
dell'articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D.Lgs. 9
aprile 2008, a pena di sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda,
"il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[...]
“o)
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [Documento di Valutazione
dei Rischi -DVR], anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53,
comma 5, nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di
cui alla lettera r); il documento é consultato esclusivamente in azienda;”
p)
elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 [Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da interferenza – c.d. DUVRI], “anche su supporto
informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,” e, su richiesta di questi
e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento é consultato
esclusivamente in azienda”.
La modifica
apportata dal D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto un limite, entrato in vigore dal
20 agosto 2009, alla consegna materiale del documento, che può avvenire solo
nell'ambito del perimetro aziendale. Tale limite non era presente
nell'originaria formulazione dell'art. 18 lettere o) e p) del D.Lgs. n.
81/2008.
Resta inteso
che il tempo necessario a consultare in azienda il Dvr, l'intero documento
allegati inclusi, è a carico dell'azienda.
Va ricordato
che il diritto soggettivo a ricevere una copia del documento è altresì previsto
dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 (Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza), ai sensi del quale il RLS "riceve" (e
deve essere messo nella condizione di interpretare correttamente, dunque
occorre anche, in modo formale e verbalizzato, spiegargli accuratamente il
senso delle informazioni e dei documenti che gli vengono trasmessi) "le
informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali".
La sentenza
che segue chiarisce in modo inequivocabile come sia vietato dal D.Lgs. n.
81/2008 ostacolare in forme magari surrettizie e subdole il diritto del Rls a
disporre di copia integrale del documento di valutazione dei rischi, e come il
RLS possa costringere l'azienda a consegnargli il DVR in copia cartacea non
solo, come pure è avvenuto molte volte, invocando l'intervento degli ufficiali
di polizia giudiziaria (u.p.g.) della Asl competente per territorio, ma anche
ricorrendo allo strumento civilistico del decreto ingiuntivo.
Inoltre,
sempre ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008:
"4. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per
l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente
del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro
richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3".
Dunque,
giova ribadirlo, il datore di lavoro è tenuto a fornire materialmente, a
consegnare al RLS, previa richiesta scritta (forma necessaria a fini probatori)
finalizzata esclusivamente all'esercizio delle sue funzioni di rappresentante
del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, tutte le informazioni
e la documentazione (cartacea, se così desidera il RLS) sulla valutazione dei
rischi in forma tale da consentirgli l'esercizio del fondamentale diritto di
disporre della documentazione aziendale in materia di igiene e sicurezza del
lavoro previsto dagli articoli citati.
In
particolare i datori di lavoro forniscono al RLS la documentazione aziendale
inerente il percorso valutativo e le misure d'intervento previste, nonché
quella tecnica inerente le sostanze, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro.
La
documentazione deve essere fornita nella forma che il RLS ritiene più agevole
per l'esercizio di quello che è un diritto suo, e non dell'azienda, perciò
l'azienda non può in alcun modo ostacolare tale diritto pretendendodi imporre
arbitrariamente una forma di consultazione di suo gradimento, ad esempio
informatica, qualora il RLS ne pretenda a consegna in forma cartacea (si veda
oltre nella sentenza che si riporta).
Il RLS deve
avere effettiva conoscenza di quanto scritto nel documento di valutazione dei
rischi, anche perché il datore di lavoro deve dimostrare di avere adempiuto
all'obbligo di consultarlo in ordine alla valutazione dei rischi, come
prescritto dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e la
dimostrazione ben difficilmente potrebbe essere fornita nel caso in cui il RLS
sia completamente ignaro dei contenuti di tale documento.
In effetti
sembra ragionevole dedurre che solo dando al RLS la più ampia informazione
sulla valutazione dei rischi si possa dimostrare di averlo effettivamente
consultato e, dunque, coinvolto nel processo di valutazione dei rischi.
Il modo in
cui la conoscenza della documentazione aziendale in materia di sicurezza viene
fornita al RLS può non essere univoca. Se si tratta di documenti molto
complessi o di aziende molto grandi, fornire solo copia del documento di
valutazione dei rischi potrebbe essere meno utile ai fini della effettiva
conoscenza rispetto ad una particolareggiata esposizione dei contenuti dello
stesso documento nel corso di una specifica riunione ad hoc.
Perché
l'informazione e/o la documentazione non sia trasmessa in modo burocratico, è
necessario che si prevedano quindi incontri di coordinamento informativo fra le
parti per l'esposizione “integrata” delle informazioni da fornire o dei documenti
da sottoporre all'attenzione.
La
magistratura ha affermato che “tenuto conto del ruolo effettivo e non meramente
formale del RLS […] lo stesso abbia diritto alla materiale consegna dei
documenti”, ovviamente in copia, necessaria per svolgere appieno le sue
funzioni [parere della Procura della Repubblica di Milano del 29 gennaio 1998
in risposta a una richiesta di chiarimento presentata dalla Azienda u.s.s.l. 40
di Milano]. È da dire inoltre che ben difficilmente la consegna di copia del
documento sulla valutazione dei rischi potrebbe comportare una violazione del
segreto industriale (a cui il RLS è comunque tenuto).
La circolare
ministeriale 3 ottobre 2000 numero 68, avente ad oggetto l’“accesso del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al documento di valutazione dei
rischi. Chiarimenti interpretativi”, fornisce indicazioni utili sui “problemi
interpretativi circa l'effettiva portata dell'onere di consegna del documento
di valutazione del rischio al rappresentante dei lavoratori da parte del datore
di lavoro”.
La circolare
precisa che “il “diritto di accesso” al documento di valutazione del rischio
(...) va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale
consegna del documento” e “solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze
di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di
riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà
assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a
disposizione del documento di valutazione del rischio”.
Dunque,
giova ribadirlo, meccanismo individuato dalla legge vigente richiede una
preventiva richiesta scritta del documento di valutazione dei rischi da parte
del RLS (questo vale solo per il documento, dato che ogni altra informazione va
comunque consegnata al RLS, che la riceve a prescindere da una esplicita
richiesta), e la successiva fornitura di copia dello stesso da parte del datore
di lavoro, eventualmente tramite il servizio aziendale di prevenzione e
protezione.
Il diritto
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a ricevere la documentazione
e le informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza del lavoro, pur
imposta al datore di lavoro – anche prima dell’esplicitazione contenuta
nell’art. 3 della legge 123/2007 - dall'art. 18 del D.Lgs. 626/94 prima, e ora
in modo indiscutibile dai citati articoli del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è
stata spesso oggetto di resistenze giuridicamente illegittime da parte di
alcuni datori di lavoro.
Con una
significativa sentenza del Tribunale di Pisa del 7 marzo 2003 [Giudice G.
Schiavone, Ricorrente Segreteria Provinciale CO.I.SP, Resistente Questore di
Pisa], il tema è stato oggetto di un chiarimento importante. La sentenza è
stata così massimata [da Guida al Lavoro, il settimanale de Il Sole 24 ore (n.
13 del 29 marzo 2003 pag. 44)]:
“al
rappresentante per la sicurezza si applicano, ai sensi dell’articolo 19, comma
4, del D.Lgs. 626/94, le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali, ivi compresa la tutela ex art. 28 st. lav.
È, pertanto,
da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che abbia omesso,
nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante per la sicurezza,
di fornirgli i documenti e le informazioni riguardanti il piano per la
sicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente ed ogni
altra comunicazione relativa ai provvedimenti che il datore intendeva adottare
ai fini dell'adeguamento dei locali di servizio a quanto stabilito dal D. Lgs.
n. 626/94 [nel caso di specie, il Giudice ha accertato la sussistenza della
condotta antisindacale nel comportamento di un dirigente dell'Amministrazione
pubblica per aver omesso di rilasciare al rappresentante per la sicurezza, che
nello specifico era anche segretario provinciale del sindacato Coisp, le
informazioni e i documenti attestanti l'adempimento degli obblighi di salute e
sicurezza relativamente ai locali di servizio mensa]”.
Il Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 art. 18 comma 1 lettere o) e p) ha finalmente
sancito in modo legislativamente inequivoco l’obbligo del datore di lavoro di
consegnare materialmente il documento di valutazione dei rischi e il registro
infortuni al RLS (benché anche prima di tale legge, come dimostrato,
sussistesse tale obbligo), ponendo fine ad una annosa questione e rendendo così
esplicitamente illegittima qualsiasi resistenza da parte dei datori di lavoro
rispetto a tale consegna.
2. Rls e
Dvr: una interpretazione del Ministero del lavoro contra legem
Secondo il
Ministero del lavoro, in persona del Direttore generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro Paolo Pennesi, con risposta ad
interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, risposta che non ha alcuna validità erga
omnes e che è smentita dalla sentenza che si riporta più oltre, è da ritenersi
che “non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento (di
valutazione dei rischi lavorativi di cui agli articoli 17 comma 1 lettera a e
28 del D.Lgs. n. 81/2008), l’adempimento all’obbligo di legge è comunque
garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se
utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la
disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area
all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle
funzioni del RLS.”.
L'interpello
cita il comma 5 dell’art. 53 del medesimo decreto che "stabilisce che
tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico
supporto cartaceo o informatico.”
Incredibile
l'acrobazia verbale con la quale si trasforma l'obbligo di “consegna” del
documento all'unico soggetto che rappresenta l'interesse di lavoratori alla
sicurezza e salute in mera “messa a disposizione” da intendersi: il documento
lo vedi ma non te lo consegno. Stupisce che il ministero del lavoro impieghi il
tempo e il denaro dei contribuenti nel perdere tempo ad escogitare
cervellotiche, ma illegittime ed illegali, modalità elusive di chiari ed
espliciti dettati normativi.
La
"soluzione" suggerita con questa risposta, oltre all'evidente
problema di chi paga tutto il tempo che il RLS impiegherà per leggere al
videoterminale il documento di valutazione dei rischi (e non può essere il RLS
stesso, ovviamente), in realtà è inapplicabile al Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale, RLST, a meno che non lo si voglia sequestrare in
azienda, e poiché è inimmaginabile un trattamento differenziato per Rls e RlsT
se ne deve dedurre la illogicità della soluzione prospettata, nonché la sua
illegittimità per incompatibilità con l'inequivocabile dettato normativo
dell'articolo 18 comma 1 lettera o del D. Lgs. n. 81/2008 che obbliga datore di
lavoro e dirigente alla consegna materiale del documento di valutazione dei
rischi al RLS, e non alla messa a disposizione sul video terminale aziendale
dello stesso, che è cosa del tutto diversa.
Peraltro il
riferimento all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato,
perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la
documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/29008, incluso il documento di valutazione
dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione,
tra le altre, che "e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla
base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le
informazioni contenute nei supporti di memoria", perciò la messa a
disposizione su supporto elettronico non è legittima se non consente la stampa
dello stesso.
Ciò posto, i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente
continuare a richiedere in forma scritta all'azienda copia stampata del
documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso
esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione
arbitraria dello stesso), e potranno altresì ricorrere all'organo di vigilanza
competente (producendo copia della richiesta scritta inviata, ad esempio, con
raccomandata a.r. con piego, ripiegando il foglio di richiesta su se stesso,
chiudendo i bordi) nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta
tempestivamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito,
ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.
La risposta
ad interpello ignora poi bellamente il D. Lgs. 6-2-2007 (“Attuazione della
direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori”) il quale all’articolo 5
“informazioni riservate” disciplina gli obblighi di riservatezza cui sono
tenuti i rappresentanti dei lavoratori e gli esperti che li assistono.
L’articolo in questione prevede specificatamente (comma 1) che “i
rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li
assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi,
informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e
qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel
legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre
anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato,
indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali
di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e
eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a
terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle
relative modalità di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di
violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i
provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati”.
Lo stesso
articolo prevede inoltre a tutela dei datori di lavoro che (comma 2) “Il datore
di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare
informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive
siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento
dell'impresa o da arrecarle danno”.
Al fine di
conciliare infine eventuali divergenze tra le parti, il comma 3 dello stesso
articolo demanda infine alla contrattazione collettiva la definizione delle
controversie prevedendo che “i contratti collettivi nazionali di lavoro
prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le
contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e
qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione delle esigenze
tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni
suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa
interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresì,
la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di
conciliazione”.
Tribunale
Ordinario di Milano - Sezione Lavoro, Udienza del 29 gennaio 2010 N. 7273/09
RGL - Consegna copia cartacea del documento di valutazione rischi: un diritto
del RLS